Centro Regionale Trapianti - Piemonte
- Legge 1 aprile 1999 n°91
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti
di organi e tessuti
-
E' la legge cardine attualmente in vigore.
Contiene all'articolo 2 le disposizioni per la promozione dell'informazione
in materia di prelievo e trapianto ai cittadini e ai professionisti sanitari.
L'articolo 4 è dedicato alla dichiarazione di volontà in ordine
alla donazione. Si introduce il concetto del "silenzio/assenso"
in base al quale il cittadino è tenuto entro un tempo prestabilito a dichiarare
la propria volontà a donare gli organi e tessuti dopo la morte
e l'eventuale mancata dichiarazione di volontà viene considerata
quale consenso alla donazione.
Ma questo passaggio fondamentale ha reso necessario il capoverso successivo,
che cioè a tutti venga notificata la richiesta di manifestare la propria
volontà: se non si è in grado di dimostrare che i cittadini sono
stati avvertiti di manifestare la propria volontà non è nemmeno
possibile considerare la mancata manifestazione come consenso alla donazione.
Viene lasciato ad un Decreto da emanare 90 giorni dopo la presente Legge,
la responsabilità di disciplinare le modalità di notifica ai cittadini
della necessità di manifestare la propria volontà, modalità di accertamento
della notifica, modalità attraverso le quali dichiarare ed eventualmente
modificare la propria volontà, modalità di trasmissione dei dati.
Come disposizione transitoria, in attesa dell'emanazione del Decreto,
si dispone (art. 23) quanto segue: "...è consentito procedere al
prelievo di organi e di tessuti [...] salvo che il soggetto abbia esplicitamente
negato il proprio assenso". In tal caso alcuni soggetti aventi diritto
(specificati nella Legge) possono presentare opposizione scritta entro
il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento
di morte, opposizione che non ha valore qualora risulti presso l'ASL
di appartenenza l'espressione di volontà favorevole del soggetto.
Per le cornee resta invece valida la Legge 18 agosto 1993 n. 301 secondo
la quale è possibile prelevare solo se alcuni aventi diritto forniscono
consenso scritto.
A completamento di quanto detto va ricordato che il tanto atteso Decreto
successivo Decreto 8 aprile 2000 - Disposizioni in materia di prelievi
e di trapianti di organi e di tessuti attuativo delle prescrizioni relative
alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione degli
organi a scopo di trapianto - non è determinante in quanto subordina l'entrata
in vigore delle disposizioni già ricordate alla realizzazione dell'anagrafe
informatizzata degli assistiti dal SSN, che ad oggi non è attiva. Restano
quindi attive le disposizioni transitorie in merito alla dichiarazione
di volontà.
Procedendo, al Capo III della Legge viene disciplinata l'organizzazione
dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti. Le strutture che se
ne occupano vengono identificate in: Centro Nazionale Trapianti, Consulta
tecnica permanente per i trapianti, Centri regionali e interregionali
con propri coordinatori, Coordinatori locali, Strutture per i prelievi,
Strutture per la conservazione dei tessuti, Strutture per i trapianti.
Nella Legge vengono definite le funzioni e le caratteristiche delle strutture
suddette. I capoversi successivi si concentrano su alcune indicazioni
in merito: alla delega alle regioni di individuare le strutture di conservazione
e distribuzione di tessuti secondo norme di idoneità e sicurezza; agli
scambi di organi e tessuti con l'estero; alla formazione del personale.