Centro Regionale Trapianti - Piemonte

Documenti / Normative / Normativa nazionale / Sintesi Norma 91

  1. Legge 1 aprile 1999 n°91
    Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti
    di organi e tessuti
  2. E' la legge cardine attualmente in vigore.
    Contiene all'articolo 2 le disposizioni per la promozione dell'informazione in materia di prelievo e trapianto ai cittadini e ai professionisti sanitari.

    L'articolo 4 è dedicato alla dichiarazione di volontà in ordine alla donazione. Si introduce il concetto del "silenzio/assenso" in base al quale il cittadino è tenuto entro un tempo prestabilito a dichiarare la propria volontà a donare gli organi e tessuti dopo la morte e l'eventuale mancata dichiarazione di volontà viene considerata quale consenso alla donazione.
    Ma questo passaggio fondamentale ha reso necessario il capoverso successivo, che cioè a tutti venga notificata la richiesta di manifestare la propria volontà: se non si è in grado di dimostrare che i cittadini sono stati avvertiti di manifestare la propria volontà non è nemmeno possibile considerare la mancata manifestazione come consenso alla donazione.
    Viene lasciato ad un Decreto da emanare 90 giorni dopo la presente Legge, la responsabilità di disciplinare le modalità di notifica ai cittadini della necessità di manifestare la propria volontà, modalità di accertamento della notifica, modalità attraverso le quali dichiarare ed eventualmente modificare la propria volontà, modalità di trasmissione dei dati.
    Come disposizione transitoria, in attesa dell'emanazione del Decreto, si dispone (art. 23) quanto segue: "...è consentito procedere al prelievo di organi e di tessuti [...] salvo che il soggetto abbia esplicitamente negato il proprio assenso". In tal caso alcuni soggetti aventi diritto (specificati nella Legge) possono presentare opposizione scritta entro il termine corrispondente al periodo di osservazione ai fini dell'accertamento di morte, opposizione che non ha valore qualora risulti presso l'ASL di appartenenza l'espressione di volontà favorevole del soggetto.
    Per le cornee resta invece valida la Legge 18 agosto 1993 n. 301 secondo la quale è possibile prelevare solo se alcuni aventi diritto forniscono consenso scritto.
    A completamento di quanto detto va ricordato che il tanto atteso Decreto successivo Decreto 8 aprile 2000 - Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti attuativo delle prescrizioni relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione degli organi a scopo di trapianto - non è determinante in quanto subordina l'entrata in vigore delle disposizioni già ricordate alla realizzazione dell'anagrafe informatizzata degli assistiti dal SSN, che ad oggi non è attiva. Restano quindi attive le disposizioni transitorie in merito alla dichiarazione di volontà.

    Procedendo, al Capo III della Legge viene disciplinata l'organizzazione dei prelievi e dei trapianti di organi e tessuti. Le strutture che se ne occupano vengono identificate in: Centro Nazionale Trapianti, Consulta tecnica permanente per i trapianti, Centri regionali e interregionali con propri coordinatori, Coordinatori locali, Strutture per i prelievi, Strutture per la conservazione dei tessuti, Strutture per i trapianti.
    Nella Legge vengono definite le funzioni e le caratteristiche delle strutture suddette. I capoversi successivi si concentrano su alcune indicazioni in merito: alla delega alle regioni di individuare le strutture di conservazione e distribuzione di tessuti secondo norme di idoneità e sicurezza; agli scambi di organi e tessuti con l'estero; alla formazione del personale.