Centro Regionale Trapianti - Piemonte
- Decreto 8 aprile 2000
Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti
di organi e di tessuti, attuativo delle prescrizioni relative
alla dichiarazione di volontā dei cittadini sulla donazione
degli organi a scopo di trapianto
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Il Decreto č attuativo delle norme contenute nella Legge 1 aprile 1999,
n.91 Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti
(in GU n. 87 del 15 aprile 1999)
relative alla dichiarazione di volontà dei cittadini sulla donazione
degli organi a scopo di trapianto.
Il Decreto subordina l'entrata in vigore
delle disposizioni contenute nella Legge del 1999 alla realizzazione dell'anagrafe
informatizzata degli assistiti dal SSN, che ad oggi non č attiva. Per
ora il cittadino č invitato a dichiarare la propria volontà su
appositi moduli a disposizione presso le ASL di appartenenza e presso
i medici di medicina generale. L'ASL assicura la registrazione del dato
su archivio nazionale. Se il soggetto non dichiara la propria volontà
restano valide le disposizioni transitorie della 91 del 1999. Il punto
debole della catena č infatti rappresentato dalla mancanza dell'anagrafe
informatizzata per cui non č permesso controllare a quali soggetti č stata
notificata la necessità di manifestare la propria volontà.
Ad oggi, in mancanza di un'anagrafe informatizzata, non č possibile considerare
attive le disposizioni della 91 del 1999 in merito al cosiddetto "silenzio/assenso",
concetto in base al quale se si č scelto di non dichiarare la propria
volontà, si viene considerati favorevoli alla donazione.