Centro Regionale Trapianti - Piemonte
- Conferenza Stato Regioni - provvedimento 31 gennaio 2002
Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento
di linee - guida per il trapianto renale da donatore vivente e da cadavere
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Questo provvedimento tocca molti punti di interesse per il paziente dializzato in lista di attesa rene.
I contenuti riguardano sia la donazione di rene da cadavere, sia quella da vivente.
Per quanto attiene la donazione di rene da cadavere, vi si ritrovano concetti relativi a:
- - responsabilità regionale nel reperimento dei donatori
- - allocazione dei reni prioritariamente nella propria area e poi in aree extrarregionali
- - necessità di reso di organo se il rene viene allocato su centri extra regionali
- - raccomandazione ad offrire fuori regione organi in eccedenza
- - criteri di iscrizione del paziente (in particolare si sottolinea che ogni paziente può iscriversi nelle lista
di attesa di un Centro trapianti della regione di residenza e di un altro Centro trapianti del territorio nazionale,
di sua libera scelta. Se la regione di residenza effettua un numero di donazioni inferiore a cinque donatori
per milione di abitanti, il paziente può iscriversi, oltre che nel Centro dell'area di residenza, in due altri
centri di Sua scelta -tre iscrizioni complessive-
- - ampiezza della lista di attesa
- - numero dei pazienti non residenti nella lista di attesa della regione
- - tempi di risposta del centro trapianti al paziente che richiede l’iscrizione in lista
- - documentazione che il centro trapianti deve mettere a disposizione del paziente che si iscrive
- - criteri di iscrizione per i pazienti più difficilmente trapiantabili
- - algoritmi di assegnazione del rene (con diversità regionali, ma riferiti a principi comuni, condivisi e scientificamente
validi, trasparenti e documentabili ad ogni interessato che ne faccia richiesta)
- - criteri di assegnazione del rene nel paziente pediatrico
Per quanto attiene l'attività di trapianto rene da donatore vivente si specifica che ha carattere aggiuntivo e non
sostitutivo all'attività di trapianto da donatore cadavere. Il centro che svolge tale attività deve avere raggiunto elevati
standard di qualità definiti e verificati dal Centro nazionale per i trapianti e non deve limitare le attività di
donazione, prelievo e trapianto da donatore cadavere.
Si sottolineano i criteri per i quali possono essere accettati donatori viventi e le indagini cliniche a cui è
necessario sottoporre i donatori per non far correre loro rischi.
E’ ben chiaro inoltre nel provvedimento che la donazione non dà luogo a compensi né diretti, né indiretti, né a benefici
di qualsiasi altra natura e che inoltre, il consenso può venire ritirato in qualsiasi momento prima del trapianto.