Centro Regionale Trapianti - Piemonte

Documenti / Normative / Normativa nazionale / Sintesi Stato - Regioni 31 gennaio

  1. Conferenza Stato Regioni - provvedimento 31 gennaio 2002
    Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sul documento di linee - guida per il trapianto renale da donatore vivente e da cadavere
  2. Questo provvedimento tocca molti punti di interesse per il paziente dializzato in lista di attesa rene.
    I contenuti riguardano sia la donazione di rene da cadavere, sia quella da vivente. Per quanto attiene la donazione di rene da cadavere, vi si ritrovano concetti relativi a:
    1. - responsabilità regionale nel reperimento dei donatori
    2. - allocazione dei reni prioritariamente nella propria area e poi in aree extrarregionali
    3. - necessità di reso di organo se il rene viene allocato su centri extra regionali
    4. - raccomandazione ad offrire fuori regione organi in eccedenza
    5. - criteri di iscrizione del paziente (in particolare si sottolinea che ogni paziente può iscriversi nelle lista di attesa di un Centro trapianti della regione di residenza e di un altro Centro trapianti del territorio nazionale, di sua libera scelta. Se la regione di residenza effettua un numero di donazioni inferiore a cinque donatori per milione di abitanti, il paziente può iscriversi, oltre che nel Centro dell'area di residenza, in due altri centri di Sua scelta -tre iscrizioni complessive-
    6. - ampiezza della lista di attesa
    7. - numero dei pazienti non residenti nella lista di attesa della regione
    8. - tempi di risposta del centro trapianti al paziente che richiede l’iscrizione in lista
    9. - documentazione che il centro trapianti deve mettere a disposizione del paziente che si iscrive
    10. - criteri di iscrizione per i pazienti più difficilmente trapiantabili
    11. - algoritmi di assegnazione del rene (con diversità regionali, ma riferiti a principi comuni, condivisi e scientificamente validi, trasparenti e documentabili ad ogni interessato che ne faccia richiesta)
    12. - criteri di assegnazione del rene nel paziente pediatrico
    Per quanto attiene l'attività di trapianto rene da donatore vivente si specifica che ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo all'attività di trapianto da donatore cadavere. Il centro che svolge tale attività deve avere raggiunto elevati standard di qualità definiti e verificati dal Centro nazionale per i trapianti e non deve limitare le attività di donazione, prelievo e trapianto da donatore cadavere.
    Si sottolineano i criteri per i quali possono essere accettati donatori viventi e le indagini cliniche a cui è necessario sottoporre i donatori per non far correre loro rischi.
    E’ ben chiaro inoltre nel provvedimento che la donazione non dà luogo a compensi né diretti, né indiretti, né a benefici di qualsiasi altra natura e che inoltre, il consenso può venire ritirato in qualsiasi momento prima del trapianto.