Centro Regionale Trapianti - Piemonte

Documenti / Normative / Normativa nazionale / Sintesi Decreto 28 marzo

  1. Decreto 28 marzo 2008
    Disposizioni in materia di trapianto di organi all'estero
    ai sensi dell'articolo 20 della legga 1 aprile 1999, n.91
  2. Tale decreto contiene i passaggi fondamentali per la richiesta di cure (trapianti e controlli successivi) all’estero.
    In particolare sono contenute le modalità per l’iscrizione in liste estere con dettagli su:
    1. 1. possibilità di richiesta di iscrizione all’estero previo congruo tempo di attesa in lista di trapianto italiana (il congruo tempo è dettagliato in tabella allegata al decreto)
    2. 2. responsabilità del Centro regionale trapianti:
      - nella verifica del tempo di attesa del paziente nella lista italiana
      - nel rilascio della certificazione all’iscrizione all’estero
      - nella comunicazione dell’autorizzazione all’ASL di residenza dell’assistito
      - nella definizione della documentazione clinica utile per il centro estero
      - nel supporto per l’effettuazione di ogni indagine in Italia.
    Si fa poi riferimento alle funzioni del Centro nazionale trapianti che costituisce punto cardine per i trapianti all’estero, per la gestione delle attività di collegamento con le organizzazioni nazionali estere e per il monitoraggio degli assistiti iscritti in liste di attesa estere, prima e dopo il trapianto all’estero.
    Vi sono dettagli su:
    1. 1. assistenza in forma diretta ovvero la richiesta di iscrizione in uno dei Paesi dell’Unione Europea o dello Spazio Economico Europeo o della Svizzera o dei Paesi convenzionati. Esiste in questo caso anche la responsabilità dell’Azienda Sanitaria locale di residenza dell’assistito che, in presenza della certificazione del Centro regionale provvede entro 30 giorni al rilascio dell’autorizzazione tramite il formulario, valido per sei mesi e rinnovabile alla scadenza, fino all’effettivo utilizzo. E’ sempre l’Azienda Sanitaria locale di residenza quella interessata al rilascio del modello, anche se il paziente è iscritto in centri trapianto fuori regione e alla comunicazione alla Regione dei dati di autorizzazione.
    2. 2. assistenza in forma indiretta ovvero la richiesta di iscrizione in liste di attesa al di fuori dei Paesi con i quali vigono accordi internazionali in materia sanitaria. La responsabilità dell’autorizzazione all’iscrizione in liste estere è a carico del Centro regionale trapianti, che la rilascia entro 30 giorni ed è valida per un periodo di sei mesi, rinnovabile alla scadenza fino all’effettivo reperimento dell’organo.
    3. 3. richiesta di iscrizione che coinvolga organizzazioni estere al di fuori del continente europeo. L’autorizzazione, solo per casi particolari, è rilasciata dal Centro regionale trapianti, previo parere tecnico del Centro nazionale trapianti. Spetta sempre al Centro regionale trapianti la comunicazione dell’avvenuta autorizzazione all’Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito al fine di consentire il successivo rimborso delle spese sostenute. L’avvenuto trapianto deve invece essere comunicato dall’ASL al Centro Regionale e da questo al Centro Nazionale.
    4. 4. trapianto urgente e richieste di interventi urgenti post trapianto, la cui verifica e certificazione sono di competenza del Centro regionale trapianti (in caso di emergenza la certificazione può essere successiva all’atto medico), previo parere tecnico sul singolo caso da parte del Centro nazionale trapianti. Per il rimborso delle spese sostenute dall’assistito o per il rilascio della modulistica per l’assistenza in forma diretta, l’assistito presenta all’Azienda sanitaria locale di residenza la certificazione dell’urgenza attestata dal Centro regionale trapianti.
    5. 5. cure non urgenti dopo il trapianto, oggetto di una nuova autorizzazione rilasciata dal Centro regionale trapianti. L’autorizzazione non può essere negata per la visita di controllo annuale connessa al trapianto. Se le prestazioni possono essere effettuate in una struttura italiana il Centro regionale trapianti indica entro trenta giorni il luogo di cura e verifica i tempi di attesa.
    6. 6. secondo trapianto, che può essere comunque effettuato all’estero, previa certificazione del Centro regionale trapianti. Non è necessaria la preventiva iscrizione nella lista in Italia.
    7. 7. trapianto da vivente che, qualora non ottenibile in Italia, può essere autorizzato a carico del Servizio sanitario nazionale, previa certificazione del Centro regionale trapianti e parere del Centro nazionale trapianti. La comunicazione all’Azienda sanitaria locale di residenza dell’assistito deve pervenire dal Centro regionale.