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Documenti / Normative / Normativa nazionale / Ordinanza 26 febbraio 2009

  1. Ordinanza 26 febbraio 2009
    Ordinanza del Ministro recante: "Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale"
  2. L’ordinanza riassume i punti salienti della conservazione del sangue da cordone ombelicale.
    In particolare ricorda quali sono i motivi per i quali è consentito conservare il cordone ombelicale ad uso dedicato presso le strutture trasfusionali pubbliche (previa autorizzazione delle Regioni e Province autonome, su richiesta dei diretti interessati, e senza oneri a carico dei richiedenti):
    - neonato o consanguineo con patologia in atto al momento della raccolta, per la quale risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria.
    - famiglie a rischio di avere figli affetti da malattie geneticamente determinate per le quali risulti scientificamente fondato e clinicamente appropriato l'utilizzo di cellule staminali da sangue cordonale, previa presentazione di motivata documentazione clinico sanitaria rilasciata da parte di un medico specialista nel relativo ambito clinico.
    Negli altri casi è consentito conservare presso Banche Pubbliche il sangue da cordone ombelicale solo come dono per uso allogenico a fini solidaristici.
    Per quanto attiene l'autorizzazione alla esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo si ricorda che viene rilasciata di volta in volta dalla Regione o dalla Provincia autonoma di competenza. Nelle more della definizione dell’Accordo, è momentaneamente ancora attiva la procedura che prevede l’autorizzazione alla esportazione di campioni di sangue cordonale per uso autologo (a proprie spese presso banche operanti all'estero) del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dietro richiesta dei soggetti diretti interessati, previo counselling con il Centro Nazionale Trapianti, e previo accordo con la Direzione sanitaria sede del parto.
    Si specifica inoltre tutta la documentazione da predisporre e, in allegato è presente il fac simile della richiesta di autorizzazione.
    Tale ordinanza è stata in vigore per un anno a partire dal 1 marzo 2009 ed è stata poi integrata con le disposizioni successive dell’Accordo Stato regioni del 29 aprile 2010.