Centro Regionale Trapianti - Piemonte
- Decreto 16 aprile 2010 n°116
Regolamento per lo svolgimento delle attività di trapianto di organi
da donatore vivente
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Tale decreto regola i principi generali relativi al trapianto di rene o di parti di fegato da donatore vivente. Si sottolinea
che l'attività di trapianto da donatore vivente ha carattere aggiuntivo e non sostitutivo dell'attività di trapianto
da donatore cadavere. La donazione da vivente non può essere presa in considerazione nei casi di urgenza per i quali è
prevista un'assegnazione di organi da cadavere su priorità nazionale.
Sull’attività da vivente deve vigilare una Commissione istituita presso l'Azienda sanitaria sede del Centro trapianti o
il Centro regionale di riferimento per i trapianti. Tale Commissione, composta da almeno 2 membri estranei all’equipe di
trapianto, ha la funzione di verificare che i riceventi e i potenziali donatori abbiano agito secondo i principi del consenso
informato, libero e consapevole e siano informati su fattori di rischio e possibilità di successo del trapianto da donatore
cadavere e vivente, di prevenire i rischi di commercializzazione di organi o di coercizione nella donazione,
di verificare l'esistenza di consanguineità con il ricevente o di legame di legge o affettivo.
Il decreto descrive inoltre le responsabilità nell’invio dei dati di iscrizione in lista, trapianto, follow up, nonchè
le modalità di autorizzazione dei Centri di trapianto ad effettuare attività di trapianto da vivente. Tale autorizzazione
è a carico del Ministero della salute (previa acquisizione del parere regionale) con l’ausilio di una relazione tecnica
predisposta dal Centro nazionale trapianti sui dati di attività ed altri criteri specifici. L'autorizzazione ha durata triennale.
Si sottolinea poi che il donatore vivente deve sottoporsi ad accertamenti mirati ad escludere la presenza di specifici
fattori di rischio.
Da un punto di vista economico tutti gli accertamenti effettuati per stabilire l'idoneità del donatore e del ricevente
sono a carico del Servizio sanitario nazionale, così come tutti gli accertamenti e i controlli del donatore effettuati
anche a distanza dal trapianto e comunque allo stesso correlati, indipendentemente dall'esito e dal tempo intercorso dal
trapianto stesso.
Il candidato al trapianto e il potenziale donatore hanno diritto ad assentarsi dal lavoro con permessi retribuiti dal
proprio datore di lavoro per l'effettuazione degli accertamenti e/o ricoveri certificati come necessari sia nella fase di
preprelievo, sia del trapianto, sia nei casi di eventuali complicanze post-operatorie anche a distanza di tempo dal
trapianto. Per poter usufruire dei permessi è necessario che gli accertamenti e/o ricoveri siano prescritti dal centro
trapianti o dai servizi ad esso collegati ed eseguiti presso le strutture del Sistema sanitario nazionale o da esso accreditate.